“non risulta dalla delibera n. 62/2019 che sia avvenuto mutamento di oggetto dell’attività svolta dall’impresa” – questa la sentenza del Tar della Toscana che respinge tutti i ricorsi presentati dai terminalisti delle banchine livornesi TDT e Cilp nei confronti di Lorenzini & C.
Lucia Nappi
LIVORNO – Si è concluso il secondo round, sul ring della complessa vicenda delle controversie giuridiche nate sulle banchine livornesi. La giustizia amministrativa della Toscana ha respinto, oggi, i ricorsi presentati da TDT e Cilp nei confronti di Lorenzini &C.
Le questioni si inseriscono nell’ambito di un più vasto contenzioso attinente alla gestione del porto di Livorno, nato all’ombra dello sviluppo futuro dello scalo, nella ricerca di nuovi equilibri in attesa della Nuova Darsena Europa. Progetto, chiaramente, in grado di stimolare gli appetiti di molti, se non di tutti i terminalisti dello scalo.
La controversie su cui stamani il Tar è intervenuto ha visto negli anni vari tentativi per raggiungere accordi, ma che di fatto non si sono concretizzati, portando le questioni sul banco del Tribunale amministrativo.
Tre sentenze che hanno dato ragione, su tutti fronti, all’inpresa terminalista Lorenzini & C. nella cui compagine sociale siedono pariteticamente al 50% le due famiglie livornesi di Lorenzini e Grifoni, storici concessionari del terminal, e il socio di Ginevra, l’armatore Gianluigi Aponte, patron di MSC. Ovvero la compagnia che in questi ultimi anni ha portato nel porto di Livorno contenitori, traffici, navi più grandi e l’alleanza 2M (MSC-Maersk)
Il contenzioso con TDT
Il punto centrale della contesa riguarda l’attività svolta da Lorenzini sulla Sponda Est della Darsena Toscana, sulla quale area l’operatore ha ottenuto una concessione di 10 anni -con delibere del Comitato di gestione n. 61 e 62 del 2019 – come terminal Multipurpose come attività prevalente.
Cosa lamenta il ricorrente TDT
Il ricorso presentato da TDT “riguarda diverse scelte effettuate dall’Autorità con riguardo all’impresa Lorenzini”- si legge nella sentenza – Il principale motivo del contendere riguarda l’attività di traffici containerizzati svolti dal terminalista Lorenzini sulla Sponda Est, a fronte di una concessione con funzione Multiporpose come elemento prevalente, spiega il tribunale amministrativo: “la ricorrente lamenta che l’impresa Lorenzini non svolgerebbe attività compatibile con lo scopo della concessione” (…) “A fronte della funzione Multipurpose del terminal, l’attività di traffici containerizzati dovrebbe rivestire carattere meramente accessorio e secondario” (…) “l’impresa Lorenzini avrebbe in realtà svolto detti traffici in via prevalente” –
Di qui la richiesta al TAR da parte di TDT di annullare le delibere del Comitato di Gestione nn. 61 e 62, in data 25 giugno 2019, aventi ad oggetto “il rinnovo dell’autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994 per lo svolgimento di operazioni portuali fino al 2029” – ma anche – “l’aggiornamento del piano d’impresa per l’esercizio dell’accordo sostitutivo di concessione demaniale fino al 2029”.
Variazione al piano d’impresa
La seconda questione riguarda il nuovo piano d’impresa, presentato al termine del 2018, da parte di Lorenzini e “fondato” – riporta la sentenza – “sulla prevalenza proprio delle attività relative ai contenitori”.
Di fatto all’interno del nuovo piano di impresa il concessionario della Sponda Est presentava investimenti per l’acquisto di nuove gru di banchina, mezzi necessari per far fronte ai nuovi traffici di container portati da MSC.
TDT pertanto ricorre sostenendo la “violazione del principio di pubblicità” e la necessità di rimettere a gara la concessione perché il nuovo piano di impresa mette in evidenza una trasformazione della concessione preesistente.
La sentenza
Ma la sentenza è arrivata a rigettare le richieste sostenendo che: “Le destinazioni funzionali previste dalle schede tecniche del Piano Regolatore Portuale con riferimento a ciascuna zona del porto non possono essere considerate rigidamente e rappresentano piuttosto un indirizzo pianificatorio” (…) “Il loro rispetto deve essere valutato in riferimento all’assetto complessivo dell’area interessata e sempre in relazione all’interesse pubblico rappresentato dalla regolarità dei traffici portuali e, anche, dall’obiettivo di accrescere il loro volume nell’ottica di un incremento dell’efficienza del porto”.
Sulla questione del Piano Regolatore, questa sentenza sostanzialmente va a premiare i traffici, quasi come se ci fosse la volontà di rendere prioritario e agevolare lo sviluppo del traffico portuale, piuttosto che ingabbiare il Piano Regolatore in una sorta di regola stringente, identificandolo come “un indirizzo pianificatorio”.
Sulla questione riguardante il nuovo Piano d’impresa e pertanto la necessità di riportare la concessione a gara espressa da TDT, la sentenza specifica “Nel respingere non risulta dalla delibera n. 62/2019 che sia avvenuto un mutamento di oggetto dell’attività svolta dall’impresa controinteressata”.
Pertanto sostanzialmente il TAR individua che la funzione Multipurpose non esclude quella del contenitore, quindi nessuna violazione e “nessuna mutazione dell’oggeto”