Livorno, Sponda Ovest – Il TAR promuove il Piano Regolatore dell’Authority

Porto Livorno

La sentenza del TAR Toscana arriva a dirimere i contenziosi nel porto di Livorno, Darsena Toscana Sponda Ovest, dando ragione all’Autorità di Sistema Portuale – La società Porto di Livorno 2000 non ha l’esclusività del servizio al traffico passeggeri nella totalità del porto di Livorno.

Lucia Nappi

LIVORNO – Nessun principio di esclusività nella gestione del traffico passeggeri – E’ il punto fiocale della sentenza di primo grado emessa dal Tar della Toscana che è intervenuto a dirimere il complesso contezioso nato sulle banchine del porto di Livorno. Sentenza con la quale i giudici hanno stabilito che la società Porto di Livorno 2000 non ha l’esclusività del servizio al traffico passeggeri nella totalità del porto di Livorno, ovvero al di fuori dell’area demaniale di cui è intestataria.
Dando pertanto piena ragione all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e riconoscendone la legittimità dei provvedimenti nell’autorizzare la società SDT-Sintermar Darsena Toscana Srl a svolgere servizio al traffico ro-ro-pax, nella banchina ed aree retrostanti agli accosti 14 E/F/G situati nella Sponda Ovest della Darsena Toscana. Quindi la setenza non mostra alcun dubbio che il Piano Regolatore Portuale consenta questo traffico.

Cosa cambia con la sentenza
Una sentenza molto importante che fa parte
di un più vasto contenzioso attinente alla gestione del porto di Livorno, già anticipato da Corriere marittimo, e che anche in questo caso, come nella sentenza relativa al terminal Lorenzini,  sembra andare a privilegiare i traffici rispetto alle singole ragioni degli operatori. Inserendosi pertanto in nella logica del diritto europeo, della concorrenza, basandosi sui principi di efficienza e non sulla protezione dei monopoli.  Forse una nuova visione del Piano Regolatore più come strumento flessibile che deve accompagnare i traffici e non limitare, in maniera rigida, il funzionamento del porto. Un cambiamento, forse, rispetto al passato nel guardare al Piano Regolatore Portuale in maniera nuova, forse non più tanto assimilabile ad uno strumento urbanistico.

Lo sviluppo della vicenda
Elemento focale del ricorso di Porto Livorno 2000 è la questione della concessione demaniale, quadriennale, rilasciata a SDT-Sintermar Darsena Toscana Srl  soggetto autorizzato all’esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84 del 1994.
– Tale concessione, rilasciata in data 12 gennaio 2018, sulla Sponda Ovest della Darsena Toscana  prevedeva pertanto di svolgere il servizio “di imbarco/sbarco merci e passeggeri, nonché per la movimentazione ed il parcheggio di trailers”

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Occupazione anticipata:
Nello sviluppo dei fatti, nel marzo 2018, SDT richiedeva all’Authority l’autorizzazione alla anticipata occupazione delle aree (ai sensi dell’art. 38 cod. nav.) per iniziare ad operare, autorizzazione che veniva rilasciata.

Il consenso del Mit
Successivamente, nel novembre 2018, l’Autorità Portuale chiedeva al MIT un parere per valutare se il servizio passeggeri potesse essere svolto anche da operatori abilitati all’esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84 del 1994 e concessionari di aree demaniali; ottenendo risposta positiva dal ministero, l’Autorità Portuale procedeva nel febbraio 2019 ad avviso pubblico per la procedura di selezione sulla concessione (ai sensi delle normative vigenti).

Cosa contesta Porto di Livorno 2000?
Innanzi tutto la questione della pretesa esclusività: di non aver potuto partecipare a tale procedura selettiva perchè già titolare di una concessione demaniale (ex art. 18 della legge n. 84 cit.) ma soprattutto contesta una pretesa esclusività per la gestione del servizio passeggeri all’interno del porto di Livorno, servizio che secondo Porto 2000 le è stato aggiudicato per tutto l’ambito portuale. 

Inoltre contesta che questa procedura selettiva non avrebbe potuto avvenire perchè:

– in contrasto con il Piano Regolatore Portuale che vede l’area non destinata allo svolgimento, esclusivo (ma anche solo prevalente), di operazioni ro-ro e ro-pax; Bensì la destinazione dell’area è per la movimentazione e stoccaggio di containers;
– intravede pertanto come illegittimo l’espletamento del servizio di imbarco/sbarco passeggeri poiché il servizio passeggeri costituisce un servizio di interesse generale e non costituisce affatto una operazione portuale ex art. 16 delle legge n. 84 del 1994, che ha ad oggetto sempre e soltanto le merci;
il servizio passeggeri, in quanto di “interesse generale”, avrebbe dovuto richiedere apposita gara, in quanto affidamento di una concessione di servizio e non di una procedura volta al rilascio di una concessione demaniale marittima. Arrivando a contestare la legittimità del parere del MIT
– Inoltre l’illegittimità della doppia concessione da parte di SDT srl essendo partecipata al 50% da Sintermar Spa (ed al 50% da Terminal Darsena Toscana) già concessionaria di altre aree nel porto di Livorno e nelle quali svolge la medesima tipologia di traffici;

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La Sentenza
La sentenza emessa rigetta pertanto tutte le istanze e gli atti impugnati dalla Società Porto di Livorno 2000 riconoscendone l’inammissibilità

Sulla pretesa esclusività del servizio passeggeri la sentenza chiama in causa l’oggetto della concessione di cui è intestataria Porto 2000 ovvero: “l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086 (…)”- si legge nel testo – “senza tuttavia che vi sia alcun riferimento alla pretesa esclusività del traffico passeggeri nella sua totalità anche la di fuori dell’area demaniale indicata”
Si legge nel testo del TAR: “Consegue da ciò che le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro-pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna”.

L’importanza del libero mercato nel porto
Un’altra questione molto importante su cui intervengono “la bilancia e la spada” dei giudici è la conformità al parere del MIT rilevando l’importanza del tema del libero mercato nel porto: “in mancanza di restrizioni espresse alla concorrenza, il libero mercato si presuppone
Abbattendo la tesi difensiva sull’obbligatorietà del servizio reso dalla Porto di Livorno 2000 “con la conseguenza che gli utenti sono liberi di ricorrere o meno alla prestazioni offerte da tale società”.

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