Gioia Tauro: Assoluzione Giovanni Grimaldi, il fatto non sussiste

GIOIA TAURO – Assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste. E’ chiara la posizione di Giovanni Grimaldi, ex presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, nell’annosa vicenda che lo ha visto coinvolto nel giudizio intentato dal Gruppo Zen, costruttore di imbarcazioni nell’area portuale e difeso dall’avv. Giacomo Saccomanno, che avrebbe voluto imputare all’allora presidente Grimaldi la responsabilità del proprio mancato sviluppo aziendale. Nulla di tutto questo. Con la motivazione della Corte d’Appello di Reggio Calabria viene chiaramente ribadita l’insussistenza della tesi accusatoria. Si chiude, così, un brutto capitolo che ha visto ingiustamente coinvolto Giovanni Grimaldi quale rappresentante legale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro. E cade, quindi, totalmente la tesi accusatoria secondo la quale Grimaldi, in capo all’Ente, avrebbe, in violazione all’art. 328, comma 2 del Codice penale, ritardato l’adozione di determinazioni richieste nell’istanza presentata dalla Zen Marine per ottenere la concessione di uno specchio d’acqua nel bacino portuale. Il Collegio della Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduto dal giudice Massimo Gullino, con a latere i giudici Tommasina Cotroneo e Cinzia Barillà, ha definito in modo pieno e chiaro la vicenda con un’interpretazione conforme alla realtà dei fatti e, soprattutto, in linea con i principi di diritto. Si giunge, così, alla piena assoluzione dell’ing. Giovanni Grimaldi difeso dall’avv. Antonio Feraco del Foro di Cosenza, con il supporto giuridico-amministrativo dell’avv. Giovanna Chilà, legale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, che hanno evidenziato l’inconsistenza dell’accusa sotto il profilo sia amministrativo che in punto di diritto. Con la motivazione della Corte d’Appello, che non lascia alcun dubbio all’interpretazione, non c’è stato quindi ritardo e tanto meno omissione di atti d’ufficio alla diffida ad adempiere presentata dalla Zen Marine contro la Pubblica Amministrazione guidata dall’ing. Giovanni Grimaldi che, invece, ha dato risposta in modo completo ed esauriente. Cade, quindi, anche l’accusa che avrebbe voluto indicare l’ing. Giovanni Grimaldi quale responsabile, collegialmente e personalmente, di un atteggiamento ostruzionistico alla richiesta del Gruppo Zen. L’inconsistenza della tesi accusatoria è stata, così, riaffermata e definita dalla motivazione del giudizio emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria che si è determinata nell’assoluzione con formula piena di. Giovanni Grimaldi perché, appunto, il fatto non sussiste.

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