GENOVA – Con la sentenza 14 maggio 2018, numero 2129, la Commissione tributaria regionale di Milano ha affermato che le sanzioni doganali previste dal legislatore nazionale, quando appaiano sproporzionate rispetto alla gravità dell’irregolarità commessa, devono essere disapplicate.
Il collegio milanese ribadisce il principio secondo cui la normativa interna che prevede l’irrogazione di sanzioni per le irregolarità relative alle dichiarazioni doganali (art. 303, d.p.r. 43 del 1973, Tuld) deve essere disapplicata laddove contrasti con quella comunitaria, ed in particolare con il principio di proporzionalità.
Nel caso concreto, la contestazione relativa all’errata classificazione doganale della merce aveva fatto emergere anche dei crediti a favore del contribuente. Il giudice afferma, in proposito, l’illegittimità della disciplina, che non prevede la possibilità di graduare le misure sanzionatorie, in ragione delle circostanze del singolo caso.
In particolare, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione, “bisogna guardare, ovviamente, sia alla gravità della violazione, da un lato, sia alla entità della sanzione e alle modalità della sua determinazione, dall’altro”. In particolare, devono essere valorizzate le circostanze eccezionali che “rendono manifesta la sproporzione tra il tributo dovuto e a seguito della violazione commessa e la sanzione applicabile”, consentendo la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo (art. 7, comma 4, d. lgs. 472 del 1997). Un principio di diritto importante, che vale a escludere ogni automatismo anche per le sanzioni doganali.
Sara Armella e Silvia Palermo – Studio “Armella & Associati”