Emanato il DL Rilancio, le disposizioni su lavoro portuale e trasporti marittimi

Porto Genova
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ROMA Con la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,  il DL Rilancio, passato al Consiglio dei ministri il 13 maggio scorso, attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, passaggio che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Un testo di 323 pagine suddiviso in 266 articoli, contenente una maxi manovra da 55 miliardi. Al capitolo III, all’art. 199, sono contenute le disposizioni inerenti il settore dei trasporti e del lavoro portuale. Ecco di seguito le principali disposizioni sul tema:

Disposizioni in materia di Lavoro portuale e Trasporti marittimi
1. Per sostenere il sistema dei porti e il trasporto marittimo per l’anno 2020 si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili e anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione (fino al 31 luglio oppure fino al 31 dicembre 2020) su una diminuzione del fatturato pari o superiore del 20% da parte del concessionario. Sia per quanto riguarda i canoni concessori dei beni demaniali (art.36 cod. navigazione) che per quanto riguarda i canoni concessori del lavoro portuale (ar. 16-17-18 della L.84/94), sia per la gestione dei canoni delle stazioni marittime e servizi a supporto passeggeri.

Autorizzazioni art. 17 prorogate 2 anni
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall’emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all’articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

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Autorizzazioni art. 16 e 18 prorogate 12 mesi
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate: a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

Concessioni servizio di rimorchio
3. c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Magazzinaggio e supporto ai trasporti
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Ormeggio
6. Servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.

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Istituzione del Fondo
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato: a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7.

Destinazione temporanea di aree e banchine
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 10. Agli oneri dervianti dal comma 7, pari a complessivi euro 30 milioni per l’anno 2020.

10. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in  termini di fabbisogno e indebitamentoper l’anno 2020, si provvede a ai sensi dell’articolo 265.

 

 

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