Tassazione porti, la Decisione di Bruxelles “scardina il Sistema Portuale Nazionale” FOCUS

Bandiere Europa

La Commissione Europea, il 4 dicembre scorso, ha sollecitato il Governo italiano a porre fine al regime di agevolazione fiscale, considerata alla stregua di un aiuto di Stato, abolendo l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società di cui godono le AdSP. Bruxelles fissa il termine di due mesi per l’adozione della misura, e la sua applicazione” a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo a quello dell’adozione della misura e al più tardi nel 2022″. Molte le voci provenienti dal settore dei porti, tra queste, pubblichiamo di seguito l’intervento del consulente giuridico portuale, Gaudenzio Parenti.

«Un Decisione, quella della Commissione EU, che va ben oltre le contestazioni mosse.
Il testo della Decisione della Commissione EU del 4.12.2020, relativa al regime di Aiuti Sa.38399 2019/C (Ex 2018/E), lascia letteralmente attoniti. Una palese volontà di andare a compromettere irrimediabilmente e, al contempo, riprogettare l’infrastruttura giuridica che regola il nostro asset strategico più importante.
La Commissione, con questa Decisione, è andata ben oltre le contestazioni ampiamente dibattute e mosse al nostro Paese circa l’esenzione del pagamento dell’IRES da parte delle Autorità di Sistema Portuale.
Ci sono dei passaggi che, leggendo chiaramente tra le righe, scardinano completamente il nostro Sistema Portuale Nazionale. A partire dalla conferma, da parte della Commissione EU, del concetto che i nostri porti pubblici sono gestiti e regolati da “un’impresa”, le AdSP appunto, per arrivare addirittura anche a disquisire sulla tassa di ancoraggio che, ricordiamo, viene riscossa dagli uffici doganali su ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti, e che, soprattutto, crea le poste economiche del fondo ex articolo 17 comma 15 bis l.n.84/94.
Tra questi concetti illogici e astrusi, è il paragrafo 143 che risulterebbe il più pericoloso e, allo stesso tempo, sconcertante. La Commissione, infatti, dichiara “l’esistenza di un mercato concorrenziale più ampio, in cui i servizi di trasporto (l’accesso all’infrastruttura portuale) forniti dalle AdSP entrano in concorrenza con i servizi offerti da altri operatori di trasporto stabiliti in Italia[…]”.
La pericolosità di questa formulazione sta nell’ipotizzare, maldestramente e infondatamente, che il nostro “mercato” portuale sarebbe in concorrenza con altri mercati del trasporto quali ad esempio quello della logistica ferroviaria o aeroportuale. Nulla di più assurdo. Queste poche righe, infatti, devastano e smantellano la “specialità” della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che regola, inter alia, il mercato del lavoro portuale, sostanzialmente attuato attraverso tre componenti, ovvero “sottomercati”: gli operatori terminalisti (ex art. 18 l.n.84/94), le imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servi servizi portuali (ex art. 16 l.n..84/94) e la componente dell’avviamento di manodopera portuale altamente performante e specializzata (ex art. 17 l.n.84/94).
Questa paradossale enunciazione, che vede nella specialità del mercato regolato portuale una inspiegabile distorsione della concorrenza tra mercati competitivi, se non adeguatamente arginata e combattuta in ogni sede, potrebbe sfociare in una deregolamentazione selvaggia del lavoro all’interno dei nostri porti con particolare nocumento per le imprese portuali e terminalistiche, che saranno aggredite da un dumping tariffario selvaggio, per il pool di manodopera portuale art 17 e, soprattutto, per i lavoratori dei porti italiani che saranno i primi a subire le conseguenze di questa visione distorta del principio europeo della concorrenza. Arrivati a quel punto il passaggio successivo, ed esiziale, potrebbe essere addirittura l’eliminazione dell’obbligo applicativo del Contratto Collettivo Nazionale dei Porti.
Non possiamo, come Stato italiano e come cluster portuale nazionale, subire passivamente questa Decisione che stravolge, de facto, le regole del nostro Sistema Portuale. Le AdSP, insieme alle Associazioni di categoria menzionate nella Decisione e, soprattutto, lo Stato ora devono, grazie ad un pool di avvocati e giuristi realmente volenterosi e competenti, impugnare la Decisione definitiva dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 263 TFUE, in quanto produce effetti diretti sulla loro situazione giuridica.
Parallelamente a questo procedimento legale, risulta quanto mai urgente anche studiare l’ipotesi fattiva e specifica di contabilità separata, ovvero di doppia contabilità per le Autorità di Sistema Portuale. Una gestione contabile separata che deve integrarsi e confermare, senza stravolgerlo minimamente, l’attuale impianto normativo italiano che vede le AdSP come Enti Pubblici non economici che, per conto diretto dello Stato, regolano le attività nei porti e ne assicurano manutenzione e sviluppo infrastrutturale. Ora più che mai, lo Stato italiano ha il dovere di difendere il proprio bene e asset strategico più importante».

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