L’Agenzia delle entrate chiarisce: “Navigazione in alto mare e regime di non imponibilità Iva”

Nave e rimorchiatore

Rientrano nella definizione di imbarcazioni adibite allanavigazione in alto mare le navi che trasportano passeggeri e quelle impiegate nello svolgimento di attività industriali, commerciali e della pesca. Sono invece escluse da tale definizione le navi utilizzate per la pesca costiera o impiegate in attività di salvataggio e assistenza via mare. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con risposta a interpello (17 marzo 2022, n. 120) nell’ultimo dei numerosi interventi che recentemente hanno interessato il rapporto tra nautica e fisco. Lo fa sapere l’avvocato marittimista Sara Armella, studio legale “Armella & Associati”.

“Già con la Legge di bilancio 2021, il legislatore aveva precisato che rientrano nella definizione di “navi adibite alle navigazioni in alto mare” tutte le imbarcazioni che nell’anno solare precedente hanno effettuato almeno il 70% dei viaggi, superando il limite delle acque territoriali. Di norma ciò avviene quando si superano i 12 miglia di distanza dalla costa, a prescindere dalla rotta seguita”.

Continua l’avvocato Armella: “Per valutare se la navigazione può essere considerata “in alto mare” è necessario fare riferimento al limite delle acque territoriali. Non rileva, pertanto, se il porto di partenza e quello di arrivo appartengono allo stesso Stato o all’Unione europea, a prescindere dalla lunghezza del viaggio.

Tali chiarimenti sulla definizione di “navigazione in alto mare” sono di fondamentale rilievo per gli operatori, poiché, com’è noto, la cessione di tali imbarcazioni è assimilata alle esportazioni, con conseguente classificazione come operazioni non imponibili ai fini Iva (art. 8, d.p.r. 633/1972). Il trattamento fiscale della non imponibilità Iva non riguarda solo la compravendita ma anche diverse operazioni commerciali inerenti l’imbarcazione, come quelle relative alla modifica e manutenzione del motore, delle parti di ricambio e la fornitura delle dotazioni di bordo, oltre che diversi servizi quali la costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento dello scafo e degli interni, la locazione e, infine, il noleggio della nave”.

“Occorre rilevare inoltre che per controllare la condizione di navigazione in alto mare, le traversate sono conteggiate al termine dell’anno solare. L’Agenzia delle entrate ha comunque chiarito – andando così a rispondere alle obiezioni che sono state sollevate dagli addetti ai lavori – che tale controllo può anche essere posticipato alla conclusione dell’anno successivo rispetto a quello in cui l’imbarcazione è stata effettivamente utilizzata”.

Conclude l’avvocato Armella:Da rimarcare che in caso di mancata dichiarazione o in assenza dei requisiti necessari previsti dalla legge, gli operatori rischiano di incorrere in sanzioni piuttosto elevate, fino all’irrogazione di una somma compresa tra il 100% al 200% dell’Iva”.

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