CORRETTIVO PORTI – NOVITA’/ Lavoro portuale: L’organico si modella ai traffici

CORRETTIVO PORTI LE NOVITA’: Il Piano dell’organico del porto, lavoratori imprese ex art. 16, 17 e 18, soggetto a revisione annuale con validità triennale – No a i sindaci del Comitato di gestione –  Piani Regolatori Portuali in sincrono con il Piano strategico nazionale.
 
di Gaudenzio Parenti

CIVITAVECCHIA – Nella giornata di sabato è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 232 del 2017 meglio conosciuto come “Correttivo Porti”. Passati i quindici giorni nei termini di legge per entrare in forza, il D.lgs andrà a completare la riforma della Portualità, quindi della Legge n .84 del 1994. Una riforma, ora completa, che è stata fortemente voluta dal ministro Graziano Delrio e da tutto il cluster portuale italiano.
Infatti se con il D.lgs 169/2016 il Legislatore ha modificato la Governance Portuale, con il “Correttivo Porti” è intervenuto invece nella sfera del Lavoro all’interno degli scali portuali.
 
LE PRINCIPALI MODIFICHE
 
I Piani Regolatori Portuali
Entrando nel merito del provvedimento la prima modifica significativa riguarda i Piani Regolatori Portuali. Oltre allo snellimento dell’iter burocratico si nota come la stesura e le varianti debbano essere in linea strategicamente e redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica come del documento di pianificazione strategica e di sistema.
Questo per evitare di ripetere, come avvenuto negli anni, la costruzione di dispendiose infrastrutture, inutili al Sistema portuale italiano.
 
Il Piano Organico lavoratori delle imprese ex art. 16, 17 e 18
Il Piano Organico lavoratori delle imprese ex art. 16, 17 e 18
Passando poi all’articolo 5 del provvedimento che va a modificare l’articolo 8 della 84/94, il Legislatore ha inserito il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese ex art. 16, 17 e 18. Soggetto a revisione annuale con validità triennale, questo importante elemento ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi nei porti.
Infatti sulla base del Piano, sentiti il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, i presidenti delle AdSP adottano i piani operativi di intervento per il lavoro portuale, finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione, riconversione e la ricollocazione del personale in altre mansioni sempre in ambito portuale.
Sono chiare quindi le intenzioni del Legislatore nel voler modellare e subordinare la forza lavoro sulle reali capacità dei traffici dei porti, andando così ad evitare le situazioni drammatiche di Gioia Tauro, di Taranto e purtroppo ora anche di Cagliari.
 
No i sindaci nel Comitato di Gestione
Per quanto riguarda invece il Comitato di Gestione il D.lgs 232/2017, dopo la “guerra” vinta con l’ANCI e la Conferenza Stato-Regioni, impedisce a coloro i quali rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, la possibilità di farne parte.
 
Organismo di partenariato: Entra il rappresentante dell’articolo 17
Novità importanti anche per l’Organismo di partenariato della risorsa del mare che vede l’ingresso di un rappresentante dell’articolo 17 designato dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP). Grazie a questo provvedimento si va a colmare un vulnus che impediva a chi effettivamente vive quotidianamente il porto di non essere presente in questo importante organo consultivo.
Sempre per l’art. 17 questo Decreto Legislativo apporta novità molto sentite dai portuali. Per la prima volta e in maniera chiara ed inequivocabile stabilisce che la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è una disciplina speciale. Queste poche righe rivoluzionano e riconducono finalmente nella giusta, corretta e reale interpretazione circa la fornitura di manodopera all’interno dei porti.
 
Ma ciò che veramente è rivoluzionario, e metaforicamente parlando chiude un cerchio iniziato nel 1994, è l’abrogazione del comma 9. Ossia si è eliminato il divieto per le società incaricate ex art. 17 comma 2 e 5, di fatto le Compagnie Portuali, di svolgere un servizio di interesse economico generale. Di qui quindi consegue anche la definitiva abrogazione del vecchio Decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione, Fiori, che nel 1994 indicava quali fossero i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale.
 
Ora bisognerà attendere come saranno declinate tutte queste innovazioni, nella speranza che si vada comunque verso un modello comune e virtuoso di Compagnia come da anni vanno sostenendo le Compagnie Portuali di Civitavecchia e Ravenna, veri modelli di gestione ed efficienza del Pool di manodopera.
 
Le considerazioni del cluster marittimo
Al di là delle considerazioni che siano personali, politiche o di categoria, si deve essere onesti nel ribadire che il ministro Delrio insieme al consigliere, Ivano Russo, abbiano svolto, grazie anche alla partecipazione attiva di molti stakeholders portuali, un gran lavoro.
Un risultato frutto quindi dell’intelligenza nel saper ascoltare e accogliere le giuste e motivate esigenze del cluster portuale e nell’andare ad esaminare direttamente ciò che accade realmente negli scali marittimi. Di qui la sintesi che ha dotando il Sistema Italia di quei strumenti che se usati correttamente potranno certamente traghettare la Portualità italiana nel futuro, salvaguardandola dagli elementi negativi che una globalizzazione incontrollata potrebbe causare.
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