Assegnazione aree portuali a Viareggio, il TAR Toscana dà ragione a Superyacht Services

Superyacht Services S.r.l. vince il ricorso al Tar Toscana, contro l’Autorità portuale regionale toscana. La sentenza dà il diritto alla società di concorrere per l'assegnazione di alcune aree nel porto di Viareggio. Inoltre obbliga l'ente portuale ad effettuare una procedura di gara ad evidenza pubblica per tale assegnazione,
Porto Viareggio

VIAREGGIO – Superyacht Services srl, società per la fornitura di servizi completi per super yacht e navi da crociera situata nel porto di Viareggio, ha vinto al Tar Toscana contro l’Autorità portuale regionale che le aveva negato la possibilità di concorrere per l’assegnazione di alcune aree portuali di notevole superficie a Viareggio affidandole direttamente ad una società che le aveva richieste a titolo di ampliamento della originaria superficie della propria concessione.

Massimiliano Grimaldi
avv. Massimiliano Grimaldi

Superyacht Services srl è stata assistita dall’avv. Massimiliano Grimaldi, esperto a livello nazionale di diritto marittimo e del demanio e di diritto comunitario.

Il Tar con sentenza n. 1071/2023, ha pertanto accolto interamente il ricorso di Superyacht Services srl ed ha annullato il provvedimento di diniego opposto, sottolineando che l’Autorità portuale è obbligata ad esperire la procedura di evidenza pubblica nel caso, come quello oggetto del contenzioso, in cui un concessionario chieda un notevole ampliamento della superficie della propria originaria concessione o addirittura, sempre a titolo di ampliamento, nuove aree suscettibili di costituire oggetto di autonoma e distinta concessione.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Detta disposizione, nel disciplinare le variazioni al contenuto della concessione, prevede che il mutamento dell’estensione può essere autorizzato a seguito di un’apposita istruttoria e tutte le volte che “non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale”.

Successive pronunce hanno avuto modo di chiarire che l’individuazione dei presupposti sopra citati non può che essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” può ammettersi “solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione” (Consiglio di Stato, Sez. Settima, 24/06/2022, n. 5225 e Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459).

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Si è quindi esclusa la legittimità di un affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” al titolare di concessione, laddove la richiesta estensione abbia una consistenza quantitativa non minima o, ancora, laddove l’estensione riguardi un ulteriore bene demaniale che potrebbe essere oggetto di un’autonoma e distinta concessione.

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