RAPPRESENTANTE DIRETTO IN DOGANA: UNA SENTENZA RECENTE ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PER DAZI
di Studio Armella, Genova
GENOVA – La Commissione tributaria regionale della Liguria ha, recentemente, escluso la responsabilità per dazi del rappresentante diretto in dogana, ribadendo che l’onere di provare la maggiore pretesa tributaria incombe sempre sull’Amministrazione e che le fonti di prova raccolte in sede di indagini preliminari possono valere come indizi nel processo tributario (Comm. trib. reg. Liguria, 19 giugno 2018, n. 822).
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, l’Ufficio ha contestato alla contribuente alcune dichiarazioni doganali relative a importazioni di riso semi-greggio, ritenuto dall’Agenzia riso lavorato e quindi sottoposto a una voce tariffaria diversa da quella dichiarata.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso la responsabilità del rappresentante diretto, estraneo al procedimento penale, chiarendo che il giudice tributario, benché non possa recepire in maniera automatica le risultanze penali, può tuttavia farvi riferimento, in punto di fatto, per annullare la pretesa.
Sara Armella, Elisabetta Zepponi