Grandi navi a Venezia, stop al transito nei Canali San Marco e Giudecca

Grandi navi
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Avv. Matteo Miatto
Studio Legale Miatto-Seppi (
Venezia)

VENEZIA
– Dal 1° giugno 2018 entreranno in vigore nuove misure di mitigazione al transito nei canali lagunari-marittimi di San Marco e della Giudecca delle navi aventi stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate.
 
In data 20.2.2018 la Capitaneria di Porto di Venezia – nelle more dell’individuazione di vie navigabili alternative rispetto al transito delle c.d. “grandi navi” lungo i Canali lagunari-marittimi di San Marco e della Giudecca – ha diramato una bozza di provvedimento ordinativo contenente le seguenti nuove misure per la mitigazione dei rischi connessi a siffatto transito, destinate ad entrare in vigore il 1° giugno 2018:
 
Il passaggio lungo i predetti Canali delle unità navali superiori alle 40.000 GT sarà consentito solo ed esclusivamente ove queste rientrino nei limiti dimensionali espressi dai valori soglia del fattore tecnico-costruttivo denominato “modulo d’armamento” (EN), di seguito specificati: EN ≤ 6.600 per il periodo temporale ricompreso tra il 1°.6.2018 ed il 31.3.2019; EN ≤ 6.300 dal 1°.4.2019 in poi. Il modulo d’armamento (EN) dovrà risultare espressamente dalla documentazione/certificazione tecnico-costruttiva dell’unità.
 
Nell’espletamento del servizio di rimorchio delle navi superiori alle 40.000 GT, il rimorchiatore posizionato a poppavia dell’unità navale dovrà essere prioritariamente individuato tra i mezzi della flotta con potenza di tiro maggiore alle 35 tonnellate;
Il concessionario del servizio di rimorchio dovrà impiegare per i propri mezzi, durante l’attività svolta nei canali lagunari-marittimi, combustibile ad uso marittimo a basso tenore di zolfo;
Le unità adibite a trasporto passeggeri superiori alle 40.000 GT saranno soggette – salvo condizioni meteo avverse – ai seguenti limiti di velocità: 8 nodi, dalle bocche di porto fino al forte di Sant’Andrea (in entrambe le direttrici di marcia); 6 nodi, per la navigazione dal forte di Sant’Andrea fino alla Stazione Marittima (sempre in entrambe le direttrici di marcia);
 
Rimangono invariate, in quanto compatibili, le misure di mitigazione in precedenza adottate dalla Capitaneria, tra cui: obbligo del secondo pilota a bordo per navi passeggeri superiori a 40.000 GT; obbligo del secondo rimorchiatore “con cavo voltato” per navi maggiori di 40.000 GT; distanza tra unità di navigazione nella medesima direzione non inferiore a 0,7 miglia nautiche, ovvero non inferiore a 2,0 miglia nautiche per navi passeggeri superiori a 40.000 GT; intervallo di partenza dagli ormeggi delle navi passeggeri non inferiore a 15 minuti;
 
I portatori di interessi privati hanno facoltà di inoltrare – nei prossimi venti giorni – osservazioni e contributi, che saranno presi in esame dall’apposito gruppo di lavoro costituito dalla Capitaneria di Porto di Venezia con nota n. 9449 del 31.3.2017.
 
 
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