Circolare linee guida pacchetti turistici e servizi turistici, plauso da Confindustria nautica

La circolare chiarisce la disciplina il d.lgs. 23 maggio 2011, n.79, che detta la normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e il d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che reca il Codice della nautica da diporto.
Piero Formenti
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ROMA – Soddisfazionedi Confindustria nautica per l’emanazione, oggi, della circolare congiunta (a firma del da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero del Turismo) che detta le linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171.
La circolare è firmata dal direttore generale per il mare e il trasporto marittimo, Patrizia Scarchilli, e dal direttore generale Controllo e regolamentazione, formazione e politiche turistiche, Francesco Felici.

Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, ha commentato soddisfatto: “Ringrazio il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e le rispettive strutture, a cominciare dai D.G. Scarchilli e Felici, per aver posto un altro tassello del più ampio disegno di semplificazione e chiarimento di norme e procedure, finalizzato a una maggiore competitività della bandiera italiana” –

La circolare interpretativa offre una lettura comparata del d.lgs. 23 maggio 2011, n.79, che detta la normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che reca il Codice della nautica da diporto.

Inoltre chiarisce la disciplina che gli operatori del turismo, laddove non assumano direttamente la gestione di una o più unità da diporto destinate al noleggio e alla locazione, mettono in contatto l’armatore dell’unità e il cliente della stessa, ponendosi come meri intermediari tra le due parti, non assumono l’esercizio della navigazione e le inerenti responsabilità.

L’intera operazione, in particolare l’attività connessa all’utilizzo commerciale dell’unità da diporto, si inquadra pertanto nell’ambito della disciplina di settore turistico, posta dal d.lgs. n. 79 del 2011, dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e nell’ambito delle norme generali in materia di mediazione poste dagli artt. 1754 e ss. cod. civ., che trovano quindi piena applicazione nella fattispecie. Ne consegue che tale attività esula dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 171 del 2005.

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La circolare riconosce l’ipotesi in cui il cliente che stipula un contratto di locazione (scafo senza equipaggio) si avvalga, a sua volta, attraverso uno o più contratti di collaborazione professionale, di un soggetto terzo munito di titolo professionale che svolga una prestazione di supporto e di collaborazione con il conduttore nell’esercizio della navigazione, assumendo un’obbligazione di mezzi e non di risultato, mantenendo il locatario le conseguenti responsabilità connesse all’esercizio della navigazione.

Conclude il presidente Formenti: “Nella stessa giornata di oggi ho avuto un più che proficuo incontro con il neo comandante generale delle Capitanerie di porto, Sergio Liardo, con il quale abbiamo disegnato un percorso virtuoso e condiviso di sostegno al settore, che passa anche per il potenziamento dei mezzi del Corpo al servizio delle esigenze dell’utenza. Tra i primi interventi che saranno messi in campo, l’istituzione immediata delle sessioni di esame per i titoli professionali semplificati del diporto”.

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