a cura di
Piero Bellante, Avvocato, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Bellante & La Lumia
Barbara Bonafini, Avvocato Studio Legale Bellante & La Lumia
Il presente contributo, a cura degli avvocati Piero Bellante e Barbara Bonafini, costituisce il primo approfondimento pubblicato online a livello nazionale dedicato all’analisi delle principali novità introdotte dal nuovo Codice doganale dell’Unione europea. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre scorso, il nuovo regolamento è entrato in vigore il giorno successivo (20 settembre) ma troverà applicazione generale a decorrere dal 21 settembre 2027. Un anno di transizione accompagnerà dunque l’avvio del nuovo quadro normativo, destinato a incidere profondamente sulle procedure doganali e sulla compliance degli operatori economici.
Pubblicato il regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026: cosa cambia e da quando:
«È stato pubblicato il 19.9.2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.9.2026, che manda in soffitta l’attuale codice doganale dell’Unione, applicabile dal 1.5.2016. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20.9.2026 ma si applicherà in via generale dal 21.9.2027. Al momento non si conosce la data entro cui saranno approvati i nuovi regolamenti di attuazione, salve le scadenze espressamente fissate dall’art. 286 per taluni atti. Il regolamento (UE) 2026/2108 comunque precisa che, in mancanza delle nuove disposizioni di attuazione, continueranno ad essere applicabili quelle in vigore per il codice del 2016. Se questo si dovesse verificare, non sarà facile districarsi tra vecchie e nuove disposizioni, anche se il ricorso alla tavola di concordanza allevierà in qualche modo il disagio per gli operatori.
Il nuovo codice giunge al traguardo dopo un percorso iniziato nel 2023 con la presentazione della proposta della Commissione europea e, una volta a regime, sarà soggetto a valutazione periodica quinquennale. Segna una svolta nella storia del sistema doganale dell’Unione europea perché va oltre l’aggiornamento dell’esistente e gli istituti che introduce sono destinati a modificare analisi, procedure, abitudini e soprattutto mentalità degli operatori del commercio internazionale. Naturalmente, l’architettura di base rimane la stessa essendo di derivazione internazionale: Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Ma come sempre sono i particolari a fare la differenza.
Tre sono le novità che avranno maggiore impatto sul sistema: la creazione dell’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA, EU Customs Authority), che avrà sede a Lilla; l’introduzione del nuovo status di Trust and Check Trader (operatore economico di fiducia e certificato) che si aggiunge alla preesistente figura dell’AEO (Authorised Economic Operator, operatore economico autorizzato) e, soprattutto, l’istituzione del Customs Data Hub, un centro doganale digitale dove confluiranno i dati che sostituiranno la dichiarazione doganale come è stata conosciuta fino ad oggi.
Il timing per l’applicazione del nuovo codice è scandito per fasi. Dal 1.7.2028 la trasmissione dei dati al Customs Data Hub sarà obbligatoria soltanto per gli importatori attivi nel settore delle vendite a distanza e per gli utilizzatori dell’IOSS (Import One-Stop Shop, lo sportello unico IVA per le importazioni); dal 1.3.2031 la trasmissione dei dati sarà facoltativa per tutti gli operatori; mentre dal 1.3.2034 diverrà obbligatoria per tutti gli operatori, con estinzione degli istituti-ponte già previsti dal codice attuale tra cui ad esempio lo «sdoganamento centralizzato». Quest’ultimo, nato come eccezione alla regola della contestualità di dichiarazione e presentazione fisica della merce all’autorità doganale, dovrebbe essere assorbito dall’architettura del sistema che sarà interamente basata sulla centralizzazione del dato trasmesso al Customs Data Hub.
Sul piano dei principi generali l’art. 2 del codice del 2026 ribadisce la centralità delle autorità doganali negli scambi internazionali dell’Unione, già delineata nel codice attuale: l’obiettivo è quello di «conseguire un’attuazione uniforme della normativa doganale», con regole di controllo armonizzate a tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, mediante riscossione efficace e contrasto delle frodi, facilitazione del commercio legittimo, sicurezza della catena logistica e lotta ai traffici illeciti. In primo piano anche la sicurezza dei residenti, la salute umana, animale e vegetale, i consumatori e l’ambiente.
Il cuore della riforma sta nel rovesciamento del modello dichiarativo ed è qui che si verifica il cambio di prospettiva più importante. Non più una dichiarazione doganale da presentare dogana per dogana, a seconda delle esigenze della logistica, bensì un flusso informatico di dati che converge verso un unico destinatario. Quando nel marzo del 2034 il codice avrà completa attuazione, l’operatore non compilerà più moduli (che anche se attualmente dematerializzati, ne mantengono la logica compilativa), ma renderà disponibili direttamente al sistema i dati rilevanti per le operazioni di sdoganamento.
Il Customs Data Hub diventerà il punto di accesso unico che le autorità doganali utilizzeranno per ogni finalità di controllo. La compliance aziendale non dovrà essere più focalizzata sulla compilazione di un modello (che attualmente va a costituire un tracciato doganale, informatico ma sempre focalizzato sul momento storico della presentazione della merce in dogana, qui ed ora); bensì dovrà essere indirizzata a monte della dichiarazione (o meglio, della trasmissione del dato) e dovrà riguardare la genuinità e la qualità del dato stesso (codice doganale del prodotto, origine e quant’altro il dato è destinato a rappresentare).
Il focus, insomma, si sposta dalla dichiarazione al dato. Nel sistema attuale la dichiarazione è una busta: contiene i dati e li trasporta alla dogana, spedizione per spedizione. Il dato vive solo dentro l’atto: mille spedizioni, mille inserimenti, ciascuno una nuova occasione di errore. Il nuovo codice separa le due funzioni. L’informazione diventa un’attività continua e la dichiarazione cessa di essere un mero contenitore di dati da trasmettere e diventa il collegamento con il dato già presente nel sistema. La ricaduta sulle procedure aziendali di compliance non tarderà a farsi sentire: esse dovranno essere riprogrammate e validate per evitare importanti criticità, quali il blocco della merce o altro, che potrebbero verificarsi nel momento dello sdoganamento. Va evitato un equivoco in cui si incorre frequentemente: la dichiarazione giuridicamente non scompare poiché è il codice doganale stesso a richiederla. Ad essa restano collegati, ad esempio, la scelta del regime doganale cui vincolare la merce, tempo e luogo dell’obbligazione tributaria (quando sorge) e la responsabilità del dichiarante.
Alla circolazione del dato corrisponde una nuova catena della responsabilità, che correrà lungo la filiera dell’operazione di commercio internazionale: si accentua la responsabilità di chi fornisce le informazioni, non soltanto quella del dichiarante, secondo il criterio generale che risponde chi «sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere» dell’inesattezza del dato. Contratti di filiera, interfacce informatiche e controlli interni dovranno perciò assicurare ex ante qualità, paternità e tracciabilità dei dati.
A EUCA è affidata l’analisi dei rischi a livello unionale. L’autorità europea potrà emettere raccomandazioni indirizzate alle amministrazioni doganali nazionali, che dovranno seguirle o motivare lo scostamento con valide motivazioni secondo il principio comply or explain. Anche la fiducia negli operatori cambia prospettiva. Il Trust and Check Trader ottiene lo svincolo delle merci senza intervento doganale attivo; ma la contropartita per l’operatore sarà garantire l’accesso delle autorità doganali ai propri sistemi informatici. Questo determinerà il monitoraggio in tempo reale dei requisiti per mantenere lo status di TCT, che è cosa diversa dal sostenere un audit periodico dopo aver conseguito uno status. Il codice prescrive comunque, per il TCT, un monitoraggio approfondito almeno biennale, con visita in loco. I controlli cui sarà soggetto un operatore certificato TCT saranno dunque più penetranti, a fronte dei notevoli vantaggi che questo operatore potrà conseguire.
Un capitolo a parte merita l’e-commerce, terreno sul quale la riforma produrrà i primi effetti concreti. Il codice introduce la figura dell’«importatore per le vendite a distanza» e prevede, per queste vendite, la tassa di gestione dell’Unione: un importo fisso per «articolo», cioè per ciascuna linea di merci della spedizione (stessa classificazione e, ove rilevante, stessa origine), che sarà fissato con atto delegato da adottare entro il 29.9.2026 e si applicherà dieci giorni dopo la sua entrata in vigore. La tassa, non rimborsabile, graverà sul debitore dell’obbligazione doganale e sarà ridotta per le merci spedite da un deposito doganale per le vendite a distanza. Ad essa si affianca il dazio forfettario temporaneo di 3 euro previsto dal regolamento (UE) 2026/382, applicato dal 1.7.2026 alle LVC (Low Value Consignments), cioè alle spedizioni B2C di valore intrinseco non superiore a 150 euro, e che cesserà (salvo proroghe) dal 1.7.2028.
Completa il quadro la previsione di criteri che, nell’intenzione del legislatore unionale, dovrebbero condurre, se non ad una piena armonizzazione, quanto meno al riavvicinamento dei sistemi sanzionatori amministrativi tuttora esistenti nei 27 Stati membri della UE.»
Piero Bellante, Avvocato, patrocinante in Cassazione e davanti alle altre giurisdizioni superiori. Studia il diritto doganale dal 1980 ed ha maturato una particolare esperienza nel relativo contenzioso. Ha conseguito il riconoscimento della specializzazione in diritto doganale dal Consiglio nazionale forense e collabora come docente a contratto per questa materia con i Dipartimenti di Scienze giuridiche e di Economia aziendale dell’Università di Verona. Partecipa come relatore a seminari e convegni nella materia doganale organizzati da associazioni professionali ed imprenditoriali; collabora con riviste del settore ed è autore di pubblicazioni nella materia. È presidente del Consiglio di disciplina per il Veneto ed il Trentino Alto Adige presso il Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali del Veneto. Past presidente e consigliere della Camera tributaria della provincia di Verona, svolge funzioni di coordinatore della Commissione fiscale e tributaria dell’Ordine degli avvocati di Verona nell’attuale consiliatura. È associato ad ANTI, Associazione nazionale tributaristi italiani, sezione Veneto e ad UIA-Union internationale des avocats. Per Giappichelli ha pubblicato Il sistema doganale. Evoluzione, istituti, adempimenti. Manuale di diritto doganale, pp. XVII-1232, Torino, 2020.
Barbara Bonafini, Avvocato, ha acquisito una particolare esperienza in diritto del commercio internazionale, diritto doganale e nella contrattualistica internazionale; si occupa, inoltre, delle tematiche attinenti al diritto vitivinicolo. Ha collaborato con la European Public Law Organization, e con la Commissione Europea nell’ambito del Programma di cooperazione Europeaid -Alfa Dikia II, in materia di rule of law e diritti fondamentali dell’uomo. Ha conseguito il Master di II livello in Droits de l’Homme, con specializzazione in Droits de l’Homme en Europe, presso l’Université Robert Schuman di Strasburgo (Francia). Tra le più recenti attività formative, ha frequentato in Treviri il Summer Course 2019 on WTO and EU Trade Law, a cura di ERA-Academy of European Law. È autrice e co-autrice di pubblicazioni in tema di diritto internazionale e di diritti umani, e dal 2017 svolge funzioni di coordinatrice della Commissione diritti umani dell’Ordine degli avvocati di Verona. È associata ad UIA-Union Internationale des Avocats, alla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, e all’Associazione PLDH-Plaider les droits de l’homme dell’Université Robert Schuman di Strasburgo. Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.


















